Un frame di "Matrimonio all'italiana" - via Youtube

Anche a Prato, dopo l’approvazione della legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto, è possibile presentare la domanda per la convivenza di fatto.

La richiesta può essere effettuata “da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Prato, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia”.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione, perché il vincolo alla base della convivenza di fatto è esclusivamente quello affettivo.

L’Ufficiale d’anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto. Gli interessati possono presentare il modulo di costituzione della convivenza prenotando al numero verde 800 732 328 o utilizzando il servizio on line alla pagina: Prenotazione appuntamenti per pratiche anagrafiche. Oppure tramite mail ordinaria alla casella: [email protected] o tramite posta certificata alla casella: [email protected].

Informazioni

I conviventi di fatto

1) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
2) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari ;
3) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie ;
4) diritti inerenti alla casa di abitazione ;
5) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
6) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
7) diritti del convivente nell’attività di impresa;
8) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
9) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

La registrazione della convivenza di fatto e/o del contratto di convivenza avviene entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Comune.

E’ possibile anche effettuare la cancellazione della convivenza di fatto che può avvenire d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Prato di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile di uno o entrambi i componenti e su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

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