Ozne (Luglio 2015)

Il Comune ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 “l’ampliamento del suolo pubblico concesso per tavolini, sedie ed ombrelloni all’esterno di bar e ristoranti, portando la distanza da 60 a 90 metri dall’esercizio in centro storico e da 60 a 120 in tutte le altre aree, senza bisogno di rinnovare le richieste”, si legge in una nota inviata ai giornali.

Il provvedimento, illustrato dall’assessore alle Attività Produttive e Bilancio Benedetta Squittieri, è stato approvato il 16 dicembre dal Consiglio comunale con 23 voti favorevoli (la maggioranza di centrosinistra più Marilena Garnier e il Movimento 5 Stelle) e 9 astenuti.

“Visto anche il perdurare dell’emergenza epidemiologica – si legge nella nota – la proroga dà continuità  alla disciplina straordinaria decisa nella primavera 2020 al termine del lockdown che ha consentito l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione, in scadenza il prossimo 31 dicembre. La misura si inserisce in un contesto più ampio, infatti alla luce del riscontro positivo dato dalla disciplina transitoria, l’Ammnistrazione comunale ha deciso di rivedere il Regolamento per l’occupazione suolo pubblico mediante strutture esterne per il ristoro all’aperto (dehor)”, approvato nel 2012, quindi 10 anni fa, in modo da adeguarlo ad una città che nel frattempo è cambiata insieme alle abitudini dei cittadini”.

«La proroga si inserisce nel percorso di revisione del Regolamento sui dehors e l’occupazione del suolo pubblico che era uno dei punti di confronto e lavoro del tavolo #Noicheilcentro, avviato dal Comune insieme ad associazioni di categoria di commercianti e artigiani, associazioni e consorzi del centro storico – ha detto l’assessore Squittieri – Gli obiettivi sono sostenere esercizi ed imprese  ma anche lavorare ad un vero equilibrio tra i diversi interessi in campo sulla disciplina dell’occupazione del suolo pubblico, quindi quelli degli esercizi pubblici, ma anche quelli dei residenti e degli avventori».

Ecco in sintesi le modifiche al Regolamento approvate oggi nella seduta del Consiglio.

  • È stata eliminata la tipologia “D” dei dehors, ovvero quelli completamente chiusi ed assoggettati alla disciplina edilizia.
  • Inoltre sono stati precisati i particolari tipi di arredi non ammessi nel Centro cittadino e l’inserimento delle modalità di sistemazione dell’area occupata dai dehors durante gli orari di chiusura delle attività, in modo da non avere accatastamenti all’esterno dei locali in contrasto con il decoro urbano.  
  • Tavolini e sedie dovranno di norma essere coordinati, in foggia tradizionale e design essenziale. 
  • I materiali ammessi sono: legno naturale, mordenzato o tinteggiato, metallo verniciato, acciaio, vimini, tessuto in tinta unita. Altri materiali (finto vimini, materiali plastici compositi, ecc…) saranno oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Centro Storico, tenendo conto del contesto architettonico di inserimento. 
  • Di norma non è ammesso l’utilizzo di botti, pancali ed arredi in materiali eterogenei decontestualizzati.
  • Gli ombrelloni, con palo laterale quadrati o rettangolari, dovranno essere in tessuto di cotone, impermeabile, antimuffa e ignifugo, in tinta unita, di colore chiaro naturale o ecrù, o nei toni del marrone. Non è consentito apporvi  messaggi pubblicitari.
  • Sono state ammesse le fioriere come  elementi di delimitazione delle aree (attualmente non ammesse), ma con l’obbligo di mantenerle verdi e fiorite e di fornire manutenzione e pulizia in modo che non si trasformino in cestini.
  • È stato inserito il collocamento di dehors sul lato opposto della strada rispetto all’ubicazione dell’esercizio di somministrazione, esclusivamente in APU, ZTL e Zone a velocità ridotta a 30 km orari, in osservanza al Codice della Strada.
  • Infine relativamente alla documentazione da presentare per la richiesta, per i dehors più semplici, di tipologia “A” – con sedie, tavolini e ombrelloni, basteranno la planimetria e la relazione, senza obbligo di firma da parte di un tecnico. Viene, inoltre, chiarita la necessità della preventiva acquisizione del nulla osta della Soprintendenza, prima del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.